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Cassazione: multe auto aziendali? Il conducente deve risultare dai turni di servizio
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 9847/2009) ha stabilito che le società sono tenute a comunicare chi era alla guida dell’auto perché in aziende ben organizzate “l’uso dei veicoli normalmente risulta dai turni di servizio”. Quando non lo fanno pagano una multa salata. La Corte, nel caso di specie, ha precisato che “il giudicante è pervenuto a una decisione errata, considerato che l’obbligo di cui all’art. 126 bis del codice della strada (come modificato dalla sentenza della corte costituzionale n. 27 del 2005), sanzionato dall’articolo 180, ottavo comma, del codice della strada non può essere eluso adducendo, come nel caso di specie, la difficoltà di individuazione del soggetto che ha utilizzato il veicolo. Infatti, occorre tener conto che nell’ambito di un’attività correttamente organizzata, l’uso dei veicoli normalmente risulta dai turni di servizio e che comunque anche in organizzazione di piccole dimensioni spetta al proprietario del veicolo tener nota dell’utilizzo dei veicoli adottando gli opportuni accorgimenti e ciò ai fini di adempiere a quanto richiesto dall’art. 180 Codice della Strada”. Ha quindi aggiunto che “questa Corte ha già avuto occasione di affermare tale principio e di recente con Cass. 2007 n. 13748, la cui massima ufficiale è la seguente: in tema di violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l’illecito amministrativo previsto dal combinato disposto degli articoli 126 bis, secondo comma, penultimo periodo, e 180, ottavo comma, del codice suddetto, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell’eventuale incapacità d’identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l’identità del conducente. Peraltro, la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 – che pure ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo comma dell’art. 126 bis cod. strada, nella parte in cui era comminata la riduzione dei punti della patente a carico del proprietario del veicolo che non fosse stata anche responsabile dell’infrazione stradale – ha affermato, con asserzione che in quanto interpretativa e confermativa della validità di norma vigente, trova applicazione anche ai fatti verificatisi precedentemente e regolati dalla norma stessa, che ‘nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 180, comma ottavo, del codice della strada’ e che ‘in tal modo viene anche fugato il dubbio in ordine ad una ingiustificata disparità di trattamento realizzata tra i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla circostanza meramente accidentale che le stesse siano munite o meno di patente’. (Nella specie, il giudice di pace aveva rigettato l’opposizione al verbale di accertamento, per violazione dell’articolo 180, comma ottavo, cod. strada, proposta da una società in a.s., secondo cui le era stato impossibile identificare il conducente a causa dei numerosi automezzi di sua proprietà affidati a vari dipendenti e dell’insussistenza dell’obbligo di registrare ciascun affidamento; la S.C., poiché non era stata fornita idonea ragione per esimersi da responsabilità, ha rigettato il ricorso per erronea interpretazione della norma suddetta in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005)”.
Fonte:studiocataldi.it (Cristina Matricardi)
Prestito senza interessi dai Comuni. Si inizia a Genova.
Parte da Genova la nuova iniziativa di finanziamento a costo zero per le famiglie, proposta da Francesca Balzani, assessore al bilancio del Comune di Genova. Si chiama Prestito Gratuito ed è un’iniziativa che poi dovrebbe estendersi a tutta la penisola.
Il progetto di prestiti senza interessi per le famiglie consiste nella possibilità data alle famiglie genovesi di ottenere fino a cinquemila euro senza un centesimo di interesse. Le banche che distribuiranno questi fondi chiederanno che il Comune paghi le singole pratiche.
I beneficiari del prestito gratuito sono i nuclei familiari con un reddito globale inferiore ai 25 mila euro annui. Queste famiglie potranno richiedere la cifra massima di cinquemila euro, che potrà essere restituita al massimo in tre anni, senza spiegare la ragione per cui si chiede un prestito.
L’obiettivo è, infatti, quello di eliminare le umiliazioni cui è costretto a sottoporsi chi ha bisogno di un aiuto. Le banche offriranno, dunque, quei mille, duemila euro per le spese dentististiche per il proprio bambino, per l’acquisto di una lavatrice nuova, di un’auto che sostituisca quella ormai che non cammina più. E parte da domani, 6 maggio, il bando del Comune per individuare la banca che offre al Comune le condizioni migliori per gestire il nuovo servizio di Prestito gratuito.
Fonte:businessonline.it (Marianna Quatraro)
Taormina; Agevolazioni alla imprese turistico alberghiere
Via libera dell'Ars alle agevolazioni finanziarie per le imprese turistico-alberghiere. Approvato un emendamento al disegno di legge presentato in aula a Palazzo d'Orleans dall' on. Roberto De Benedictis e dal gruppo parlamentare Pd che prevede in pratica la concessione di contributi, fino ad un massimo del 70%, in conto interessi per il consolidamento di passività onerose esistenti nei confronti del sistema bancario. Si tratta di un'autentica boccata di ossigeno all'orizzonte per le imprese. Le aziende potranno così consolidare i debiti contratti proprio con le banche. A fronte di alti tassi di interesse adesso si è aperta una prospettiva significativo che consente alle imprese opportunità di mutui sino a sei anni, con un pre-ammortamento di ulteriori due anni.Questa opportunità data dalla formula del "6+2" equivale alla possibilità per gli operatori del settore turistico di alleggerire la pressione temporale e soprattutto finanziaria conseguente ai loro onerosi impegni economici. L'emendamento, prospetta la disponibilità concreta delle istituzioni ad intervenire a difesa delle imprese, e dà modo agli operatori di guardare con maggiore serenità alla previsione dei cosiddetti piani di ammortamento. Un'esigenza che oggi concerne il debito consolidato ed anche la "ristrutturazione" dei debiti stessi. (e.c.)
Fonte:lipari.biz (Peppe Paino)
Novità INPS. Agevolazioni al datore di lavoro
In tempi di crisi nel settore agricolo IDV Lecce con il suo responsabile di area (agricoltura), Antonio Stea, segnala agli imprenditori agricoli salentini una recente Circolare INPS N. 46 del 26 marzo 09 in tema di agevolazioni al datore di lavoro se assume da imprese in crisi
Con la circolare INPS N. 46 del 26 marzo 09 anche il datore di lavoro agricolo che assume persone provenienti da grandi imprese in crisi, quest'ultime operanti nei servizi pubblici essenziali, avrà la possibilità di usufruire di vantaggiose agevolazioni. I lavoratori per cui le aziende hanno la possibilità di usufruire di agevolazioni devono provenire da un' impresa che opera nei servizi pubblici essenziali, che risulti essere sotto gestione straordinaria e con almeno 500 dipendenti in carico nonché una situazione debitoria complessiva non inferiore ai 300 milioni di euro e risultare essere stati collocati in cassa integrazione. Le agevolazioni sono variabili a seconda del contratto che potrà essere stipulato tra dipendente e datore di lavoro agricolo. Le agevolazioni infatti varieranno – secondo quanto prescritto dalla circolare - tra la contribuzione a carico del datore assimilabile a quella degli apprendisti, nel caso di rapporto a tempo determinato; in aggiunta al datore spetterà anche un contributo mensile pari al 50 % della residua indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore qualora l' assunzione sia regolarizzata in un rapporto a tempo indeterminato e pieno. Si tratta di un' utile strumento per alleviare – afferma il responsabile d' area Dr Antonio Stea – almeno in parte il peso contributivo delle assunzioni a lavoro nelle aziende agricole salentine, già purtroppo gravate dalla crisi di mercato nelle varie filiere presenti nel territorio.
Fonte:iltaccoditalia.info (Antonio Stea)
Telefono staccato senza motivo, condannata Telecom
Il Giudice di pace di Latina ha condannato Telecom al risarcimento danni per aver staccato la linea telefonica a un consumatore poi assistito dal Codacons.
Risarcimento danni per 900 euro e pagamento delle spese legali per altre 500 euro: è la condanna emessa dal Giudice di pace di Latina nei confronti di Telecom Italia per aver staccato senza motivo la linea telefonica a un cittadino. La vicenda è stata resa nota dal Codacons che ha assistito il consumatore. Il fatto risale a febbraio 2007 quando Telecom, di propria iniziativa, stacca la linea del telefono a un consumatore residente a Latina che, non riuscendo a ottenere risposte dall'operatore, si rivolge all'associazione. Parte il tentativo di conciliazione presso il Corecom Lazio e qui l'azienda afferma che la cessazione del servizio era stata richiesta dal consumatore: nessuna registrazione però prova la richiesta di disdetta, mentre la stessa azienda non risponde all'interrogatorio formale richiesto dalla controparte e autorizzato dal giudice.
Il Giudice di pace di Latina Filippo D'Urso ha dunque accolto le istanze del Codacons. Si legge nella sentenza: "Si ritiene che il comportamento della Telecom Italia spa abbia determinato all'attore un pregiudizio, dovuto al perdurante stress derivante dalla vicenda, e che l'attore ha concretamente subito un danno che dovrà essere risarcito in via equitativa".
"Pertanto, Telecom Italia - prosegue la sentenza - deve essere condannata al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno subito sia per i disservizi che per la mancata riattivazione dell'utenza telefonica che era cessata colpevolmente per volontà unilaterale del gestore, della somma di 900 euro", cui si aggiungono altre 500 euro di spese legali.
Fonte:heloconsumatori.it (BS)
La rivalutazione degli immobili di impresa
Per effetto del D.L. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009, è ritornata di attualità la rivalutazione degli immobili delle imprese che, rispetto al passato, risulta essere più favorevole per il contribuente. Per la prima volta, infatti, si assiste ad una rivalutazione che può essere eseguita anche esclusivamente in ambito civilistico, essendo il riconoscimento fiscale solo una facoltà a discrezione del contribuente.
- Soggetti Destinatari - come precisato nella Circolare n.8/E del 13/03/09, la rivalutazione può essere beneficiata dalle società di capitali (Spa, Sapa e Srl), dalle società di persone (Sas ed Snc) e da enti commerciali soggetti ad Ires: condizione necessaria è rappresentata dal fatto che codeste imprese nella formazione del Bilancio 2008, non debbano utilizzare i criteri Ias/Ifrs. Inoltre, novità rilevante è l’estensione della rivalutazione anche alle imprese individuali e alle società di persone in contabilità semplificata.
- Beni Immobili Rivalutabili - oggetto della rivalutazione sono i beni immobili che risultano già iscritti nel bilancio dell’anno 2007 e che sono ancora posseduti dall’impresa al termine dell’esercizio successivo (in questo caso del 2008).
- Immobili esclusi dalla rivalutazione aree fabbricabili
- area fabbricabile - un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (art. 36, co. 2, D.L. 223/2006 - Risoluzione 25/07/2006, n.94)
- Immobili "merce" - si tratta degli immobili che vengono venduti dalle imprese che svolgono l'attività di compravendita immobiliare ovvero di costruzione/ristrutturazione e successiva vendita
- Metodi di Rivalutazione - a livelli pratici, si possono utilizzare i seguenti 3 metodi alternativi:
rivalutazione contestuale del costo storico del bene e del relativo fondo di ammortamento, il quale non comporta modifiche al periodo di ammortamento;
rivalutazione del solo costo storico del bene, comportando un aumento della quota di ammortamento ed il rispettivo prolungamento del periodo di ammortamento;
riduzione totale o parziale del fondo di ammortamento, il quale non comporta modifiche al costo storico dell’immobile.
Detto procedimento comporta, l’evidenziazione di un saldo attivo che deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata. Inoltre, l’ammontare della rivalutazione non può essere superiore alla differenza tra il valore di mercato ed il costo residuo del bene non rivalutato, al netto degli ammortamenti. Questa differenza rappresenta il valore massimo della rivalutazione.
- Il riconoscimento fiscale della rivalutazione - le società che procedono alla rivalutazione degli immobili in bilancio possono rendere efficace tale operazioni anche ai fini fiscali. In particolare, è prevista la possibilità di ottenere il riconoscimento fiscale del maggior valore attribuito ai beni, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, con il versamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali pari al 3% per gli immobili ammortizzabili e al 1,5% per quelli non ammortizzabili.
- Affrancamento della Riserva - il saldo attivo di rivalutazione che diventa, per i soggetti in contabilità ordinaria, una riserva in sospensione d’imposta, può essere affrancato con l’applicazione in capo alla società di una imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires, dell’Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%. Nessun interesse avranno a fruire dell’affrancamento, i soggetti in contabilità semplificata in quanto, come visto al paragrafo precedente non vi è ipotesi di tassabilità in caso di distribuzione. Poiché le riserve affrancate confluiscono tra quelle di utili, in caso di distribuzione troverà applicazione anche per tali riserve la presunzione di cui all’art. 47, c. 1 T.U.I.R. di prioritaria distribuzione delle riserve di utili rispetto alle riserve di capitali.
- Modalità di versamento dell’imposta sostitutiva - la norma prevede che entrambe le imposte sostitutive possano essere versate, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo. La scadenza del versamento in unica soluzione o della prima rata coincide con il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative all‘anno con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (20.06.2009), mentre le due rate successive alla prima, maggiorate degli interessi legali del 3% annuo, scadranno con il termine di pagamento del saldo delle imposte sui redditi dei due esercizi successivi (20.06.2010 e 20.06.2011). Le imposte, in quanto sostitutive di imposte sui redditi e Irap, sono indeducibili e sono compensabili con i crediti utilizzabili in F24.
Per le imprese in contabilità semplificata, invece, considerato che non esistono alcuni registri contabili, la rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato, da conservare e da esibire all'Amministrazione finanziaria in caso di richiesta, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.
- Conclusioni - la disposizione in primis (scopo dichiarato) ha la finalità di consentire la "patrimonializzazione" delle imprese mediante l'iscrizione dei valori effettivi dei beni immobili e di goderne, se pure in un secondo momento, dei relativi benefici fiscali. Pertanto, si ritiene che la rivalutazione ai soli fini civilistici può risultare conveniente:
per le società che prevedono di chiudere il bilancio 2008 fortemente in perdita, le quali per evitare interventi sul capitale, possono avere interesse ad aumentare il patrimonio netto (grazie alla presenza della riserva di rivalutazione);
nei confronti dei terzi (soprattutto delle banche) dato che comporterebbe ai valori patrimoniali più adeguatezza alla realtà aziendale;
i migliori indicatori patrimoniali ridurrebbero il costo del denaro in funzione dei parametri di Basilea 2. La convenienza del versamento dell’imposta sostitutiva va invece valutata considerando il differimento temporale degli effetti fiscali:
maggiori ammortamenti a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello in cui è avvenuta la rivalutazione (2013);
nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore, degli immobili rivalutati, prima dell’inizio del sesto anno successivo a quello in cui è avvenuta la rivalutazione (2014), ai fini del calcolo di plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al valore dell’immobile prima della rivalutazione.
Fonte:spazioimpresa.biz
Bonus fiscale anti-sismico per 21mila edifici
Sebbene non ancora operativo, il bonus fiscale del 55% sui lavori anti-sismici è già in parte definito dal Decreto Legge 39/2009 (vd art. 11), sul terremoto d'Abruzzo, che detta disposizioni di sostegno in favore dei lavori eseguiti su proprietà immobiliari anche non abitative.
La possibilità di detrarre dall'Irpef il 55% delle spese sostenute per adeguare un edificio agli standard anti-sismici non si estende infatti in modo uniforme all'intero territorio nazionale, ma si limita ai privati che intendono mettere in sicurezza il loro patrimonio edilizio, e solo dopo il nulla osta (cosiddetta verifica speditiva) rilasciato dalla Protezione Civile su ogni singola struttura, con precedenza accordata alle aree del Centro Italia (47 Comuni dell'Appennino abruzzese) contigue a quelle colpite dal terremoto. Per gli edifici esclusi dal bonus fiscale anti-sismico del 55% sussiste in ogni caso l'ancora di salvezza del 36% (altro sgravio Irpef) che viene però concesso per i lavori di manutenzione straordinaria.
Fonte:Ilsole24ore.com
Campania; Approvato il Bando per il "Regime di aiuti de minimis ICT"
Il Bando per il "Regime di aiuti de minimis ICT", approvato unitamente alla relativa modulistica il 7 Aprile 2009 con Decreto Dirigenziale n. 103 del Settore "Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi Informativi" dell'Area Generale di Coordinamento "Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica", è stato pubblicato sul BURC n. 24 del 20 aprile 2009 ed ha una dotazione finanziaria di euro 25.000.000,00.
L'iniziativa intende promuovere l'innovazione del sistema produttivo con interventi a supporto del processo di cambiamento tecnologico delle imprese e del loro sistema organizzativo in modo che sia teso all'innovazione di gestione e di prodotto con una ottimizzazione delle risorse.
La finalità è quella di aumentare il livello di competitività complessivo del territorio e delle sue componenti, incentivando, quindi, il sistema imprenditoriale a perseguire il cambiamento mediante le nuove tecnologie dell'informazione (Information & Communication Technology) con l'obiettivo di incrementare l'efficienza della macchina gestionale delle imprese.
Il Bando si rivolge a: Piccole e Medie Imprese in forma singola e associata (ad es. Consorzi e Cooperative) ed ha per oggetto la realizzazione di Programmi di investimenti, materiali ed immateriali, tesi all'innovazione organizzativa, di processo e di prodotto, mediante le nuove tecnologie dell'informazione, aventi l'obiettivo di incrementare l'efficienza della macchina gestionale delle imprese.
Il regime di aiuti, disciplinato dal presente bando, rispetta tutte le condizioni del "Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006".
Termine ultimo per la presentazione delle domande: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno venerdì 10 LUGLIO 2009.
Per ulteriori informazioni: http://www.regione.campania.it
Fonte:cilento.it
Trento: Agenzia provinciale energia, bando per contributi
L'Agenzia provinciale di Trento per l'energia (APE) ha emanato il Bando, relativo all'anno 2009, per la concessione di contributi in materia di energia. Le domande possono essere presentate a partire da lunedi' 4 maggio e fino al 30 novembre 2009. Il testo del bando e' reperibile, da domani 1 maggio, sul sito di APE (www.energia.provincia.tn.it) dove e' possibile scaricare tutti i fac-simile necessari per la presentazione delle domande e per gli altri adempimenti.
Oltre a continuare la produttiva esperienza dello scorso anno relativa alla rendicontazione degli interventi che presentano una spesa ammessa inferiore o uguale a 40.000 Euro tramite la procedura semplificata (cio' consente il pagamento del contributo, ad intervento concluso, dopo circa un mese rispetto alla sua rendicontazione), il Bando 2009 ha introdotto la possibilita', per il cittadino che chiede il contributo per interventi di spesa superiore ai 40.000 Euro e che si impegna ad iniziare i lavori entro il corrente anno ed a concluderli entro il 2010, di presentare domanda a valere su di un ''Bando stralcio'' che prevede l'istruttoria della domanda entro l'autunno e, in caso di accoglimento della stessa, l'immediata concessione del contributo: cio' per coadiuvare la manovra anticongiunturale varata dalla Giunta provinciale che chiede l'immediata cantierabilita' degli interventi.
Inoltre, gli interventi rendicontabili tramite la procedura semplificata sono stati ampliati nel numero, accogliendo anche quelli relativi ai veicoli ecologici, agli impianti domestici di rifornimento di gas metano, ai piani comunali ed ai lavori per la riduzione dell'inquinamento luminoso (questi ultimi dopo l'approvazione del regolamento previsto dalla legge provinciale 16/2007).
Particolare attenzione deve essere posta nei riguardi degli interventi che sono stati parzialmente o totalmente eseguiti nel periodo transitorio, fra la data di chiusura del Bando 2008 e quella di apertura del Bando 2009: il testo del nuovo bando chiarisce, al capitolo 6, le varie fattispecie che possono presentarsi e le modalita' di rendicontazione o di presentazione delle domande che debbono essere seguite dal cittadino.
Il periodo di validita' del Bando 2009 e' esteso, come detto, dal 4 maggio al 30 novembre 2009: per gli interventi ricadenti nella procedura valutativa (superiori a 40.000 Euro) e per gli interventi eseguiti nel periodo transitorio, tale periodo e' quello valido per la presentazione delle domande. Per gli interventi ricadenti, invece, nella procedura semplificata (inferiori od uguali a 40.000 Euro), tale periodo e' quello valido per effettuare la telefonata di prenotazione al contact-center e per rendicontare gli interventi presso l'APE o le strutture periferiche della Provincia autonoma di Trento.
Fonte:asca.it
Cassazione: multe per passaggio con il semaforo rosso? Sono valide solo se contengono indicazioni precise
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 9888/2009) ha stabilito che deve essere annullata la multa elevata a un’automobilista che passa con il rosso se nel verbale non viene indicata l’esatta infrazione commessa. La Corte, nel caso di specie, ha evidenziato che “occorre, infatti, considerare che il rilievo, del tutto fondato, dell’indeterminatezza dell’addebito appare assorbente rispetto ad ogni altra questione. Infatti, nel caso in questione la contestazione era stata effettuata con riferimento all’avvenuto superamento dell’incrocio regolato da semaforo con luce rossa o con quella gialla, essendo evidente che si tratta di due fattispecie del tutto diverse e potendo il passaggio con luce gialla, ai sensi dell’articolo 41 decimo comma del Codice della Strada, risultare non sempre vietato. Occorre, altresì, osservare che il passaggio avvenuto ai sensi di quest’ultima disposizione costituisce eccezione alla regola imponente negli altri casi l’arresto anche con luce gialla, ma la contestazione risultava comunque generica in quanto formulante due ipotesi alternative, delle quali l’una escludeva l’altra. Si è di fronte quindi a due ipotesi di contestazione del tutto diverse, ancorché accomunate dallo stesso trattamento sanzionatorio di cui all’articolo 146, terzo comma, Codice della Strada”.
Fonte:studiocataldi.it (Cristina Matricardi)
Fondo per la famiglia, le risorse per il 2009
Il decreto di ripartizione del Fondo per le politiche della famiglia pubblicato sulla GU del 2 maggio 2009 prevede lo stanziamento di 25 milioni di euro per il "Fondo bebè" da spendere nel 2009 e 100 milioni di euro per il piano straordinario dei servizi socio-educativi che verranno gestiti dalle regioni. Il fondo ammonta complessivamente, per l'anno 2009, a 186.571.000 euro così ripartiti: 86.571 milioni per interventi di competenza statale; 100 milioni per interventi di competenza regionale. In particolare, sono destinati: 2.500.000 di euro al finanziamento dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia; 3.000.000 all'elaborazione del Piano nazionale per la famiglia; 3.000.000 alla realizzazione della Conferenza nazionale della famiglia; 1.500.000 al sostegno dell'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia; 25.000.000 al sostegno delle adozioni internazionali; 15.000.000 al finanziamento delle iniziative per conciliare tempo di vita e tempo di lavoro; 25.000.000 all'alimentazione del Fondo di credito per i nuovi nati; 11.571.000 di euro per promuovere iniziative di interesse nazionale o a carattere sperimentale in materie riguardanti le politiche familiari.
Fonte:newsletter.palazzochigi.it
Furti in casa agevolati dai ponteggi: responsabili il condominio e l'imprenditore
Nell’ipotesi di furto subito dal condomino per la presenza di ponteggi posti a ridosso dell’edificio che, in assenza di opportune precauzioni, hanno agevolato la produzione dell’evento dannoso, sussiste la responsabilità concorrente del condominio e dell’appaltatore.
Due comproprietari lamentano un furto perpetrato nell’appartamento di loro proprietà, agevolato dai ponteggi esterni all’edificio realizzati dall’imprenditore, al quale, il condominio aveva affidato l’incarico di eseguire lavori di rifacimento della facciata.
La domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti del condominio per l’accaduto, viene, però, rigettata in secondo grado poiché i giudici di appello non rinvenendo alcuna colposa omissione da parte del condominio, nonché l’assenza di un potere di sorveglianza del cantiere, escludono a carico del convenuto l’imputabilità dell’evento sia ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. che dell’art. 2051 cod. civ..
Secondo i giudici di merito il potere di sorveglianza del cantiere spetta esclusivamente all’impresa che lo ha costruito e gestisce in regime di appalto. Avverso tale decisione i due comproprietari ricorrono in Cassazione. I giudici di legittimità accolgono il ricorso riformando la sentenza di merito. Le conclusioni a cui giungono i giudici di merito per la Cassazione sono infatti «in contrasto con l’indirizzo giurisprudenziale» espresso da tempo dalla Suprema Corte.
L’eventualità che i ponteggi posti a ridosso dello stabile possano agevolare l’accesso ai ladri e conseguentemente arrecare un danno per il proprietario è stata già affrontata dalla Cassazione. Il caso di specie vanta diversi precedenti specifici.1
Il comportamento negligente tenuto dall’imprenditore è contrario al principio del neminem laedere. L’imprenditore che esegue lavori di manutenzione dello stabile avvalendosi dell’apporto dei ponteggi deve adottare ogni cautela idonea ad impedire l’uso anomalo delle impalcature.
Alla responsabilità aquiliana dell’appaltatore, la Cassazione nella pronuncia in commento affianca quella più rigorosa prevista per i danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 cod. civ.) per il condominio. La decisione tocca tre fondamentali questioni giuridiche:
L’esistenza di un nesso causale tra il cantiere e la produzione dell’evento dannoso (il furto nell’appartamento);
la responsabilità del Condominio in base all’art. 2051 cod. civ.;
l’illecito perpetrato dal terzo quale elemento idoneo per escludere la responsabilità del custode.
Rispetto alla prima questione i giudici di legittimità constatano che «Nel caso di specie era stato accertato in fatto dal giudice di merito: l’esistenza alla data del furto del ponteggio metallico a ridosso della facciata dell’edificio condominiale, su cui si aprono le finestre dell’appartamento dei due attori che avevano subito il furto».
Orbene, in ordine al nesso eziologico si rende necessario appurare l’esistenza di un legame fra l’esistenza dei ponteggi e l’accesso dei ladri nell’appartamento. Attraverso l’indagine ricostruttiva dell’iter che ha portato al verificarsi dell’evento dannoso, i ponteggi esterni all’edificio – che hanno favorito l’accesso dei ladri nell’appartamento - devono qualificarsi come antecedenti necessari.
Infatti i ponteggi si rivelano nella fattispecie in esame quale elemento necessario, all’interno della catena causale, nella produzione dell’eventus danni.
Quanto al secondo quesito bisogna spostare l’attenzione sul responsabilità concorrente del condominio in quanto non si può sottovalutare la differenza che intercorre tra l’art. 2043 cod. civ. e il più gravoso criterio di imputazione previsto dall’art. 2051 cod. civ..
Di fronte al generale obbligo del neminem laedere, viceversa l’art. 2051 cod. civ. prevede un dovere costante di vigilanza per il custode sul bene con la presunzione di colpa che può essere superata solo facendo ricorso alla prova del caso fortuito. Per questo la dottrina maggioritaria colloca la norma citata, tra le ipotesi di responsabilità oggettiva.2
Per il verificarsi della responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. è necessaria e sufficiente una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenerne il controllo onde evitare che produca danni a terzi.
Pertanto va evidenziato che il rapporto tra il condominio e i ponteggi realizzati dall’appaltatore si inserisce perfettamente nell’ambito della custodia in quanto sussiste un potere diretto sulla «cosa» che permette di controllare e prevedere i rischi ad essa insiti.
Nel caso di specie, osservano i giudici di legittimità «gli originari attori avevano dedotto che il condominio aveva omesso di vigilare sulla osservanza, da parte della impresa appaltatrice, di tutte le precauzioni del caso essendo stata l’impalcatura montata senza luci esterne e senza alcuna struttura di sicurezza per l’inviolabilità degli appartamenti».
Resta da affrontare l’analisi del fatto illecito compiuto dal terzo, quale circostanza di per sé sufficiente o meno ad escludere la responsabilità del custode. Si è affermato in giurisprudenza che il fatto illecito del terzo può essere equiparato al caso fortuito finendo così con l’interrompere il nesso causale con il danno.3
In ogni caso la stessa giurisprudenza precisa che il fatto del terzo esclude la responsabilità del custode in quanto intervenga, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità.4
Dunque imprevedibilità ed eccezionalità che dovranno confrontarsi col comportamento assunto dal custode facendo riferimento al grado della sua diligenza.
Pertanto nel caso di specie l’azione dei ladri non può ritenersi causa di esclusione della responsabilità del condominio custode dei ponteggi, in quanto, l’evento era ampiamente prevedibile adottando le precauzioni necessarie a tutela dei singoli condomini.
Fonte:altalex.it (Roberto Francesco Iannone)
Reggio Emilia, finanziamenti agevolati per le imprese
Per favorire investimenti e liquidità delle imprese, la Cciaa di Reggio Emilia ha disposto contributi in conto interesse per le imprese provinciali di ogni settore e dimensione, cooperative sociali comprese.
Il contributo della Cciaa abbatte il costo degli interessi mediamente dell'1,5% e si aggiunge al tasso agevolato ottenibile con i vari confidi, anche per operazioni di finanziamento a medio-lungo termine.
L'intervento camerale interviene su finanziamenti per:
- esigenze di liquidità;
- prodotti o cicli di lavoro innovativi;
- investimenti immateriali o materiali;
- ammodernamento, ristrutturazione e recupero con rinnovo locali;
- l'internazionalizzazione;
- programmi informatici;
- investimenti per la sicurezza;
- imprenditoria femminile;
- riduzione dell’inquinamento compreso l’adeguamento del parco autocarri alla normativa anti inquinamento.
Fonte:primapagina.biz
Mutuo casa, interessi passivi detraibili anche se di "parte"
In caso di acquisto unitario di più immobili, quota agevolabile in proporzione alle singole rendite catastali
Porte aperte alla detrazione del 19% per gli interessi passivi relativi alla sola quota del mutuo imputabile all'abitazione principale e alla relativa pertinenza, anche se queste fanno parte di un fabbricato composto da altre unità immobiliari, comprato unitariamente e per il cui acquisto è stato contratto un solo mutuo. Per calcolare la quota di interessi detraibili, occorre prima individuare la percentuale del prezzo di acquisto riferibile agli immobili agevolabili, data dalla proporzione tra le rendite catastali delle singole unità che compongono il fabbricato. La percentuale ottenuta va poi applicata al valore complessivo del mutuo.
E' quanto chiarito dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 117/E del 29 aprile, in risposta al quesito di un contribuente che ha acquistato, contraendo un unico mutuo, un fabbricato composto da tre unità immobiliari, rispettivamente classificate A/2 (adibita ad abitazione principale), A/3 (in fase di ristrutturazione per essere successivamente accorpata alla prima) e C/6 (pertinenza dell'abitazione principale).
L'interpellante ritiene di poter fruire della detrazione del 19% sugli interessi passivi relativi alla parte del mutuo riguardante l'acquisto dell'abitazione principale e della sua pertinenza (immobili A/2 e C/6). Per stabilire l'importo agevolabile, propone di calcolare la percentuale delle rendite catastali delle due unità rispetto al prezzo globale dell'intero fabbricato e di applicare la stessa proporzione all'importo del mutuo.
L'Agenzia concorda con l'ipotesi elaborata dal contribuente.
Come stabilito dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del Tuir, è possibile usufruire della detrazione d'imposta del 19% degli interessi passivi e relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 4.000 euro, corrisposti in dipendenza di mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, comprese le relative pertinenze. In questo caso, quindi, l'agevolazione può essere fruita per gli immobili A/2 e C/6. Per quanto riguarda, invece, la terza unità catastale, in corso di ristrutturazione, il beneficio fiscale spetterà solo quando la stessa sarà accorpata all'abitazione principale, secondo le intenzioni manifestate dal contribuente.
Pieno accordo viene espresso da parte dell'Amministrazione finanziaria sulle prospettate modalità di calcolo della quota di mutuo imputabile alle due unità per le quali compete la detrazione.
L'Agenzia, infine, ricorda che, nel caso in cui il mutuo stipulato abbia un valore superiore al costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile (comprensivo delle spese del notaio e degli altri oneri accessori), l'agevolazione va limitata solo al predetto costo, ricorrendo, per il calcolo degli interessi ammissibili alla detrazione, alla seguente formula (circolare 15/2005):
(costo di acquisizione dell'immobile x interessi pagati) / capitale dato in mutuo
La stessa circolare ha inoltre precisato che, per usufruire della detrazione, occorre che dal contratto di mutuo o da altra documentazione rilasciata dalla banca risulti che lo stesso è stato stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale. In assenza di tale attestazione, il contribuente può rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (risoluzione 147/2006).
Fonte:nuovofiscooggi.it (Alessandra Gambadoro)
Crotone/Comune: Presentato progetto riqualificazione centro storico
29 apr - E' stato presentato stamattina, nella Casa della cultura, il progetto, predisposto dal Comune di Crotone ai sensi del Bando Pubblico per la selezione di interventi relativi a ''progetti integrati per la riqualificazione, recupero e valorizzazione dei centri storici'', ammesso a finanziamento dalla Regione Calabria .
Erano presenti il Sindaco, Peppino Vallone, l'assessore ai lavori Pubblici, Antonella Rizzo, l'assessore all'Urbanistica, Ettore Perziano e l'assessore alla cultura, Giovanni Capocasale, oltre le associazioni di cittadini per la valorizzazione del centro storico, che hanno affiancato il Comune di Crotone in questo percorso progettuale.
Con decreto del Dirigente del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio e' stato disposto, a favore del Comune di Crotone, un finanziamento di Euro 1.662.440,00 per due progetti di recupero del centro storico. Il primo relativo alla valorizzazione della Chiesa sconsacrata di S.
Margherita, che l'attuale amministrazione ha elevato al rango di casa comunale con apposito provvedimento di giunta nell'ottobre del 2007, e il secondo concernente la riqualificazione e valorizzazione delle porte di accesso alla citta' storica. Il primo progetto ammonta a complessivi Euro 921.452,00 mentre il secondo ha ottenuto un finanziamento di Euro 740.988,00.
''Con questi progetti - si legge in un comunicato - si persegue lo scopo di migliorare l'accessibilita' e la fruibilita' del vecchio abitato. Allo stesso tempo gli accessi originali all'abitato storico vengono riproposti non solo come i principali varchi di entrata e di uscita alla citta' murata, ma se ne recupera la memoria storica. Gli accessi vengono proposti come luoghi urbani al pari delle piazze. L'obiettivo complessivo del progetto e' quello di rivitalizzare il centro storico facendolo diventare la sede di importanti attivita'. Il progetto si integra con altri strumenti, come Urban 2 e il PSU, portati avanti dall'attuale amministrazione.
Fonte:asca.it
Nuovo codice della strada: targa personale, limiti di velocità, multe, neopatentati.
La nuova normativa stradale è diventata legge. Alla Camera i deputati hanno dato l'ok a tutti gli emendamenti al testo base. Ora il provvedimento è in attesa dei pareri delle altre commissioni, poi sarà votato formalmente il mandato al relatore.
Le novità previste dal nuovo codice per la sicurezza stradale prevedono: carcere fino a 15 anni per chi guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ed è responsabile di un incidente mortale che coinvolge più persone.
Comunque, per la guida in stato di ebrezza, senza arrivare ai casi limite, il conducente rischia il ritiro immediato della patente e la sospensione provvisoria della patente fino a cinque anni, oltre alla confisca penale del veicolo. Per chi è, poi, inferiore al 21esimo anno di età, per chi ha la patente da non più di tre anni e i conducenti professionali e di autoveicoli per i quali è richiesta la patente di categoria C, D e E, c'è il divieto assoluto di bere.
Nel caso in cui non sia stato provocato alcun incidente la sanzione prevista è una multa che va da 200 a 800 euro, che si raddoppia se si è responsabili di un incidente stradale. Per quanto riguarda i limiti di velocità, chi raggiunge una velocità tra i 40 e i 60 km/h superiore a quanto consentito pagherà tra un minimo di 500 e un massimo di 2mila euro, mentre chi supera di 60 km/h il tetto pagherà tra gli 800 e i 3200 euro.
Attualmente le sanzioni prevedono nel primo caso multe tra i 370 e i 1.458 euro e nel secondo tra i 500 e i 2mila euro. La nuova norma prevede la scuola guida a 17 anni, ma con la patente A (quella delle moto) e con accanto una persona titolare di patente B da almeno dieci anni. Mentre il foglio rosa sarà rilasciato solo dopo il superamento dell'esame di teoria. Questa prova deve svolgersi entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente e non può essere ripetuta entro tale termine più di due volte.
Dopo tante polemiche è stata, inoltre, confermata la possibilità di fare scuola guida anche in autostrada e di notte: l'idea è quella di abituare gli aspiranti automobilisti a condizioni di guida diverse da quelle della città. La targa, inoltre, non sarà più legata alla carta di circolazione, cioè al libretto, ma alla patente del titolare e potrà essere trattenuta dal proprietario nel caso di trasferimento di proprietà. La novità più curiosa è che dall’anno scolastico 2010-2011 diventeranno obbligatori a scuola i corsi sull'educazione stradale a scuola.
Fonte:businessonline.itMarianna Quatraro
Abruzzo; Fino a 150.000 euro a fondo perduto
Diventerà operativo, spiega l'avvocato Giacomo Ajello capo ufficio legislativo della Protezione Civile, non appena l'Ordinanza di Protezione Civile sarà adottata dal Consiglio dei ministri in concerto con il ministro dell'Economia che deve certificare i fondi a copertura. Dovrebbe bastare una quindicina di giorni e poi sarà possibile ottenere i contributi per ricostruire o riparare gli immobili colpiti dal terremoto in Abruzzo anche con il credito d'imposta (con recupero totale delle spese sostenute. Il decreto prevede anche l'erogazione di finanziamenti a fondo perduto per un tetto massimo di 150.000 euro. Previsti indennizzi a favore delle attività produttive che hanno subito danni.
Disposta la concessione di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili o per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta. La concessione di contributi, anche con le modalità del credito di imposta, è prevista pure per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili a uso non abitativo distrutti o dichiarati non agibili. Sono previsti infine indennizzi a favore delle attività produttive danneggiate, per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, per il ripristino delle scorte andate distrutte o per il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle attività espletate, per il ristoro di danni ai beni mobili anche non registrati; per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose. Nel frattempo l'Associazione dei Costruttori ha censito 1.500 abitazioni che possono essere affittate.
Il contributo statale per chi deciderà di usufruire di questa possibilità è di 500 euro. Il Comune de l'Aquila ha pubblicato sul suo sito il primo elenco di 307 case agibili. La lista sarà aggiornata di giorno in giorno. I residenti non sono obbligati a tornarci, ma se lo vogliono possono farlo sin da oggi. La Protezione civile conferma la edificazionne di prefabbricati in legno per garantire un tetto agli occupanti delle tendopoli, oggi 15.000.
Fonte:iltempo.ilsole24ore.com
Sardegna; Bando fotovoltaico 2008, proroga del termine di fine lavori
L'Assessorato dell'Industria comunica che sono stati prorogati al 31 ottobre 2009 i termini per la conclusione dei lavori di realizzazione degli impianti da parte dei beneficiari del "Bando fotovoltaico 2008 – Piccole e medie imprese" e del "Bando fotovoltaico 2008 - persone fisiche e altri soggetti giuridici privati diversi dalle imprese".
Ricordiamo che i bandi prevedevano l'erogazione di contributi per l’installazione di impianti fotovoltaici, integrati nelle strutture edilizie, con una potenza nominale da 1 kilowatt a 20 kilowatt.
Fonte:regione.sardegna.it
Facebook al cinema, ecco "Feisbum"
C'é chi si spaccia per un supertonico surfer italo-australiano per agganciare la ragazza giusta (quella che non potrà mai avere), chi rompe il matrimonio quando scopre il troppo hard addio al celibato del futuro marito e chi ritrova il compagno di scuola che lo aveva seviziato in classe solo per spaccargli la faccia. Sono i nuovi mostri che racconta Feisbum, film in otto episodi che racconta vizi, lazzi e difetti di social network come Facebook che in Italia ha oltre otto milioni di iscritti. Il film presentato a Roma, e che sarà nelle sale dall'8 marzo distribuito da Full Moon in 200 copie, nasce da una idea del produttore Marco Scaffardi con la collaborazione di Serafino Murri.
Oltre gli otto episodi Feisbum, propone anche brevi pillole come, ad esempio, Finché morti non ci separi di Laura Lucchetti dove una giovane coppia di sposi si uccide vicendevolmente pur di controllare il computer e dunque Facebook, o episodi eclatanti come Indian dream, le fantasie erotiche tra un giovane meccanico, emotivamente dipendente della sua Maserati coupé, con una massaia che si spaccia per una disponibilissima indiana. Insomma amori, truffe, mascheramenti, chat, sogni e rapporti familiari descritti in Feisbum in poco meno di due ore da registi più o meno esordienti come Mauro Mancini che ha diretto Siempre!; Giancarlo Rolandi (Manuel è a Mogadiscio); Dino Giarrusso (Maledetto tag); Mauro Mancini e Emanuele Sana (Jessica e Nicola); Laura Luchetti (Indian dream); Alessandro Capone (Default); Emanuele Sana (Gaymers) e, infine, Serafino Murri (Angelo Azzurro).
Tutti episodi che confessano compatti i registi in conferenza stampa a Roma vengono dalla sola realtà. Il film nasce comunque nello spirito di una produzione innovativa cui registi, attori e troupe hanno aderito sia per le tematiche che per la possibilità di girare otto film in otto giorni a
febbraio ed essere nelle sale cinematografiche già a maggio. Anche per il lancio ci si è avvalsi di una campagna di comunicazione non convenzionale, con interventi sul territorio e sul web di cosidetta 'guerrilla marketing'. Solo ieri la produzione di Feisbum ha fatto circolare per Roma falsi manifesti fotocopia, molto artigianali, in cui una donna mostrava le foto osé del futuro marito trovate su Facebook. Foto che l'avrebbero convinta a dare forfait all'imminente matrimonio.
Fonte:ansa.it
Decreto Abruzzo, 5,8 miliardi in 24 anni. Conferma del G8 a L’Aquila
Coperture 'cash' per il 2009 pari a 1,1 miliardi di euro (5,8 in 20 anni ma con un quadro di risorse aperto).
Poi risorse dal Fas, il fondo per le aree sottosviluppate, e l' ipotesi di adozione futura di provvedimenti anti-evasione internazionale, probabilmente lo 'Scudo Fiscale' per il rimpatrio di capitali. Sono alcuni dei nuovi dettagli che arrivano con il decreto legge 'Abruzzo' pubblicato ieri sera sulla Gazzetta ufficiale on line. L'iter di conversione partirà oggi al Senato.
Il provvedimento prevede anche una norma specifica per il G8 che, come annunciato nei giorni scorsi, si terrà proprio a L'Aquila per risparmiare, ma anche per mettere sotto i riflettori di tutto il mondo la tragedia che ha colpito quest'angolo di Italia.
-COPERTURA. Le risorse stanziate dal decreto per gli interventi sul terremoto de L'Aquila ammontano a 5,8 miliardi in 24 anni: di questi circa 1,8 miliardi saranno impegnati nei primi due anni (2009-2010). Ma il quadro delle risorse rimane aperto. Un altro articolo prevede il ricorso ai fondi Fas - per un minimo di 2 e un massimo di 4 miliardi - per la ricostruzione. A questi si aggiungono 400 milioni dal fondo infrastrutture e un reimpiego di alcuni fondi della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi ad enti locali che poi non li hanno utilizzati. Inoltre è previsto che ulteriori risorse - non quantificate - saranno reperite con nuovi interventi per la lotta all'evasione internazionale e saranno allocate in un apposito fondo. L'articolo 18 del provvedimento, prevede, che annualmente le spese derivanti dall'emergenza terremoto, siano coperte così: 1.152,5 milioni di euro per l'anno 2009; 539,2 milioni di euro per l'anno 2010; 331,8 milioni per l'anno 2011; 468,7 milioni di euro per l'anno 2012; 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014; 394,8 milioni per l'anno 2015; 239 per il 2016; 133,8 per il 2017; 115,6 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029; 81,8 per il 2030; 48 milioni per il 2031; 14,2 per il 2032 e 2,9 milioni a decorrere dall'anno 2033.
-G8. L'articolo 17 del provvedimento prevede che, «al fine di contribuire al rilancio dello sviluppo socio-economico dei territori colpiti dalla crisi sismica, il grande evento del vertice G8 che avrà luogo nei giorni dall'8 al 10 luglio 2009 si terrà nel territorio della città dell'Aquila».
-GIOCHI. 500 milioni di euro arriveranno dal settore giochi. Previste, tra le altre misure, «nuove lotterie ad estrazione istantanea», «ulteriori modalità del gioco del lotto», «l'apertura delle tabaccherie anche nei giorni festivi». Il decreto fa cenno anche all'ipotesi, trapelata negli scorsi giorni, di giochi da attuare nei supermercati. E' prevista infatti «l'attivazione di nuovi giochi di sorte legati al consumo». Previste novità anche per i giochi in rete e una stretta sui controlli per combattere il gioco illecito e l'evasione fiscale del settore.
-INFILTRAZIONI CRIMINALI. Sono previste norme contro le infiltrazioni della criminalità organizzata nella ricostruzione, compresa la tracciabilità dei flussi finanziari. Il controllo, secondo l'articolo 16 del provvedimento, è affidato al Prefetto dell'Aquila che «assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici aventi a oggetto lavori, servizi e forniture». Il prefetto opera in concorso con una sezione specializzata del comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituita a L'Aquila e con il Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione (GICER) istituito presso il dipartimento di pubblica sicurezza.
-STRADE E FERROVIE . 300 milioni saranno stanziati per ricostruire strade e tratte ferroviarie
-INDENNIZZI A ORATORI E PALESTRE. Previsti anche indennizzi «a favore delle attività produttive che hanno subito danni», «per il ristoro ai danni di beni mobili anche non registrati», «per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, ricreative sportive e religiose».
-IPOTESI SCUDO. Si fa anche accenno a ulteriori, futuri interventi che sembrano adombrare l'ipotesi, ora all'esame delle istituzioni internazioni, di un nuovo scudo fiscale.
-CARCERE FINO A 4 ANNI A CHI LUCRA SU DONAZIONI. Pene severe per chi lucra sulle donazioni e le raccolte di fondi in favore del terremoto. In particolare, chi lo fa utilizzando il logo della 'Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile' rischia la reclusione da 1 a 4 anni
Fonte:primadanoi.it
Stop al bonus sicurezza per il 2009,crediti rinviati al prossimo anno
Chi è rimasto fuori, occuperà i primi posti nella lista di distribuzione relativa agli stanziamenti per il 2010
Stop alla distribuzione dei crediti di imposta a favore delle piccole e medie imprese commerciali che vendono al dettaglio e all’ingrosso e di quelle che somministrano alimenti e bevande, e hanno sostenuto dei costi per adottare impianti di sicurezza. Sono infatti terminati i fondi stanziati allo scopo nell’anno 2009.
A comunicarlo, come previsto dal decreto 6 febbraio 2008 del ministero dell’Economia e delle Finanze, il provvedimento firmato ieri dal direttore dell’agenzia delle Entrate.
Non tutto è perduto però. Nello stesso documento, si precisa infatti, che le domande rimaste fuori per mancanza di risorse finanziarie avranno comunque la precedenza nell’assegnazione delle somme previste per l’anno 2010.
La misura agevolativa premia le Pmi che spendono in sistemi di sicurezza, come gli apparecchi di videosorveglianza, sistemi di pagamento con moneta elettronica e allarmi, che in qualche modo le cautelano dal rischio di atti criminosi come le rapine.
Dieci milioni gli euro riservati ogni anno per il 2008, 2009 e 2010. L’accesso al bonus è subordinato alla disponibilità delle risorse e i crediti possono essere autorizzati fino all’esaurimento dei finanziamenti.
L’agenzia delle Entrate fornisce dettagli sulle istanze pervenute e su quante hanno ottenuto l’accesso al beneficio introdotto dalla Finanziaria 2008 (articolo 1, commi da 228 a 232).
Al 23 aprile sono state presentate 2.617 domande: i fondi disponibili si sono esauriti con l’accoglimento parziale dell’istanza presentata il 2 febbraio alle ore 13, 1 minuto e 42 secondi. In definitiva, sono state accolte 4.775 domande, 3.852 delle quali relative a richieste pervenute per l’esercizio finanziario 2008 e che, essendo state escluse per esaurimento delle risorse, avevano acquisito titolo di precedenza sui fondi del 2009.
Fonte:nuovofiscooggi.it (Anna Maria Badiali)
Bonus famiglia, ecco i codici tributo
Il dl anticrisi ha previsto che nei casi in cui il bonus famiglia non è erogato dal sostituto d'imposta, il contribuente può richiederlo con la dichiarazione dei redditi e può utilizzare in compensazione, mediante F24, il credito per il bonus risultante da Unico persone fisiche 2009. Nel caso, invece, in cui il bonus famiglia o il bonus incapienti siano stati fruiti indebitamente da contribuenti, che non sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi, dovranno essere utilizzati i codici tributo predisposti per la restituzione tramite modello F24 delle somme non spettanti. Una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate (115/E) ha istituito i codici tributo per entrambi i casi.
La risoluzione istituisce anche il codice tributo per versare o compensare a seconda dei casi, sempre mediante F24, l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, applicata in sede di dichiarazione Unico persone fisiche 2009.
I soggetti tenuti a versare o che possono compensare tramite il modello F24 devono utilizzare i seguenti codici:
? 6818 credito per il bonus straordinario famiglie;
? 4711 restituzione del bonus straordinario famiglie non spettante;
? 4700 restituzione bonus incapienti non spettante;
? 1816 imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente.
Fonte:helpconsumatori.it (VC)
Influenza suina: informazioni utili
Nelle ultime settimane si è registrato in Messico un aumento di casi di influenza di origine suina concentrati nella capitale Città del Messico. Episodi isolati si sono registrati anche negli stati di Sonora, Baja California, Stato del Messico, Oaxaca, San Louis Potosi e Chihuahuha. Altri casi sono stati confermati anche negli Stati Uniti (California, Texas, Kansas, Ohio e New York). Casi sospetti si sono registrati, inoltre, in Nuevo Leon, Vera Cruz e in Aguascalientes. Solitamente questo tipo di infezione non è trasmissibile all'uomo, infatti non si contrae mangiando carne di maiale o prodotti derivati. La trasmissione avviene, soprattutto, da persona a persona, con le stesse modalità di una normale influenza, ossia attraverso lo scambio di secrezioni naso-faringee dovuto a tosse o starnuto. Ugualmente, esiste la possibilità di contrarre l'infezione toccando con le mani superfici contaminate e portandole alla bocca o al naso. Sono possibili complicazioni gravi quali la polmonite e casi mortali. Per questo motivo il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali raccomanda a tutti coloro che dovranno recarsi nei prossimi giorni nelle zone a rischio di evitare la frequentazione di luoghi pubblici, di riporre particolare attenzione nella cura dell'igiene personale e di rivolgersi a strutture sanitarie in presenza di sintomi influenzali. A tal proposito, il Ministero sta predisponendo l'attivazione di un numero verde per fornire informazioni ai viaggiatori in partenza o di ritorno da tali Paesi. Per eventuali necessità, inoltre, si può contattare l'Ambasciata d'Italia a Città del Messico ai seguenti numeri: 0052 55 55964493 durante l'orario di Ufficio dalle ore 9.00 alle 16.30 e 00521 55 54372596 Cellulare di reperibilità.
Fonte:newsletter.palazzochigi.it
Cassazione: in motorino senza il casco? Pagano mamma e papà
Se i figli sono indisciplinati e non indossano il casco quando vanno con il motorino, è tutta colpa della cattiva educazione che è stata loro impartita dai genitori e, in caso di incidente, mamma e papà dovranno pagare i danni. Il monito viene dalla Corte di Cassazione (sentenza 9556/2009) che applicando questo principio ha respinto il ricorso di due genitori condannati a risarcire il danno prodotto da un ragazzo che aveva avuto un incidente con la sua vespa su cui trasportava un'altro ragazzo poi dopo alcuni giorni il sinistro. I giudici di merito avevano già condannao i genitori del ragazzo (ancora minorenne) a risarcire i famigliari del trasportato per i danni morali patiti. La decisione è stata ora confermata da Piazza Cavour che ha sottolineato come "lo stato di immaturita', il temperamento e la cattiva educazione del minore possono desumersi anche dalle modalita' del fatto ed e' pacifico che il figlio non indossava il casco". Secondo la Corte in base all'articolo 2048 C.c. i genitori di un minorenne hanno "doveri di natura inderogabile finalizzati a correggere comportamenti non corretti e, quindi, meritevoli di costante opera educativa, onde realizzare una personalita' equilibrata, consapevole della relazionalita' della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito". Secondo la Corte, data una certa dimestichezza con i veicoli" che il ragazzo aveva nonostante fosse minorenne, e' evidente che il fatto che non indossasse il casco fosse da attribuirsi alla "cattiva educazione" impartita dai genitori. A nulla rileva, chiarisce ancora la Corte rispondendo ad uno dei rilievi avanzati dalla difesa, il fatto che il ragazzo abbia avuto due esperienze lavorative. Questo, scrive Piazza Cavour, "non e' sufficiente a fornire la prova liberatoria della presunzione della culpa in educando". Insomma, il fatto che il ragazzo non avesse il casco dimostra che non "era stata impartita al figlio un'educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini, alla sua personalita'".
Fonte:studiocataldi.it (Roberto Cataldi)
Potenza, due bandi per combattere crisi e disoccupazione
Sono stati presentati, questa mattina, nella sala 'Venturino Picardi' di piazza Mario Pagano a Potenza, due progetti, elaborati dall'assessorato provinciale alla Formazione e alle Politiche del Lavoro per contribuire a combattere crisi e disoccupazione. Il primo, di cui e' stato gia' pubblicato l'avviso pubblico (scadenza 22 maggio 2009 -ore 13.00), riguarda l'accompagnamento all'autoimpiego attraverso il 'mentoring', una metodologia innovativa che affianca un imprenditore di esperienza ad un giovane aspirante.
I destinatari dell'avviso sono 30 giovani, intenzionati ad avviare nuove attivita' imprenditoriali e di lavoro autonomo, da realizzare nei settori dell'agro alimentare, del turismo e dell'artigianato (soprattutto artistico) e prioritariamente nelle aree di Potenza ed entroterra, della Val d'Agri, di Maratea e del Vulture. Tra gli obiettivi dell'iniziativa vi e' anche quello di consolidare, presso i centri per l'impiego, il servizio di creazione d'impresa e orientamento all'autoimpiego, trasferendo agli operatori dei centri il modello implementato dal progetto.
L'altro bando, che sara' pubblicato nel giro di 15 giorni, intende offrire a 15 giovani lucani, attraverso i tirocini, l'opportunita' di sperimentarsi nell'ambito del turismo, un settore strategico per lo sviluppo della Basilicata ma che necessita di maggiori professionalita'. In questa ottica, il progetto ha l'obiettivo di consentire a disoccupati forniti di qualita' professionali elevate di svolgere una azione formativa, potendo contare, alla conclusione del progetto, su due sbocchi occupazionali: nella struttura turistica in cui si avra' modo di fare lo stage e nelle aziende di promozione turistica. La provincia sviluppa cosi', attraverso una proficua collaborazione con Sviluppo Italia Basilicata, Apt e Formez e attraverso finanziamenti provenienti dal ministero del Lavoro, due metodologie formative innovative per la Basilicata, da consolidare in futuro.
Fonte:adnkronos.com
Imprese: rimborso IVA con il modello TR
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nelle scorse settimane, è possibile presentare il modello TR per il rimborso/compensazione infrannuale IVA, riferito al primo trimestre di quest’anno.
La modulistica differisce sostanzialmente dalla precedente per l’introduzione del codice “9? e per l’eliminazione del riferimento alle intermediazioni intra-comunitarie.
L’importo del credito trimestrale che si intende utilizzare in compensazione concorre al raggiungimento del limite annuo di 516.456,90 euro, limite elevato a 1 milione per le imprese subappaltatrici nel settore edile con volume d’affari costituito per almeno l’80% da prestazioni rese a seguito di contratti di subappalto.
E’ ammessa esclusivamente la presentazione telematica del modello, che perverrà agli uffici locali in base al codice ufficio posto sul frontespizio.
L’intera istruttoria è gestita dall’ufficio locale, che provvederà ad attribuire un cronologico alle richieste pervenute ed a convocare i contribuenti per la richiesta di documentazione e di polizza fideiussoria.
Rispetto al rimborso annuale, non è ammesso riporto di credito da altri periodi, per cui, stando alla sussistenza dei requisiti, nel modello si espone solo il credito maturato nel periodo; inoltre, in sede di compensazione/rimborso infrannuale, non è ammesso il computo, a incremento del credito, di eventuali versamenti periodici effettuati nel trimestre di riferimento.
A istruttoria completata, il contribuente riceverà l’avviso di pagamento, attestante l’esistenza della disposizione di pagamento presso il competente agente della riscossione e, quindi, dovrà solo attendere l’erogazione del rimborso stesso in base alla disponibilità dei fondi.
Gli interessi, sempre nella misura del 2,75% annuo, decorrono dal trentesimo giorno successivo dalla scadenza di presentazione del modello TR.
Fonte:blog.pmi.it (Roberto Grementieri)
Windows 7, ecco la "release candidate". E Xp vivrà in modo virtuale
Giovedi 30 aprile, inizierà ufficialmente l’era di “Seven”, il nuovo sistema operativo per computer di Microsoft.
Alla fine di questa settimana, e precisamente giovedi 30 aprile, inizierà ufficialmente l’era di “Seven”, il nuovo sistema operativo per computer di Microsoft. La società di Redmond ha infatti diffuso una nota prima del week end confermando l’imminente distribuzione della “release candidate” di Windows 7 agli sviluppatori aderenti ai programmi Msdn e TechNet.
A loro la cosidetta “Build 7100” verrà resa accessibile fra tre giorni mentre il 5 maggio sarà il turno della disponibilità della stessa su vasta scala e quindi per tutti coloro (smanettoni o meno) che vorranno testare le funzionalità dell’erede del tanto criticato Vista. Il fatto che Microsoft stia accelerando le tappe per il lancio definitivo del nuovo Windows, che molti sostengono possa vedere la luce (sottoforma di versione finale per i produttori di pc) sin da luglio, la dice lunga sulla necessità per il gigante del software di portare sul mercato un prodotto gradito alla maggioranza degli utenti, professionisti ed aziende in primis.
In attesa delle tappe che porteranno al lancio commerciale di Seven, al momento fissato per gennaio 2010 ma ci sono molte probabilità che avvenga prima, ci sono buone notizie, rese note in uno deiblog ufficiali di Microsoft , per gli utenti di Windows Xp. Il vecchio e alquanto popolare sistema operativo continuerà a “vivere” dentro il nuovo software grazie a una tecnologia di virtualizzazione (Windows Virtual PC) che permetterà di far girare con Windows 7 le applicazioni sviluppate per Xp. Gli addetti ai lavori parlano tecnicamente di una “compatibility mode”, già conosciuta come Virtual Windows Xp e ben dettagliata sulblog Windows SuperSite, che permetterà in buona sostanza di superare i problemi (di incompatibilità) evidenziati da Vista rispetto alle applicazioni scritte per le precedenti versioni del sistema operativo. Windows Xp Mode, recita inoltre la nota on line di Microsoft, è stato espressamente pensato per aiutare le piccole e medie organizzazioni a migrare verso Windows 7 offrendo loro la massima flessibilità per portare e quindi utilizzare le vecchie applicazioni installate sulle macchine Xp sui pc con a bordo Seven. A Redmond non vogliono quindi tralasciare nulla per facilitare il debutto di Seven ma occorre anche chiarire che Windows Xp Mode e Windows Virtual PC saranno resi disponibili gratuitamente per il download (a breve saranno rilasciate le versioni beta) solo a chi acquisterà una licenza Business, Professional o Ultimate, del nuovo OS.
Windows Mobile 6.5 arriva dopo l’estate
In tema di nuovi (anticipati) rilasci, sono state invece smentite le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni secondo cui il lancio della nuova versione del sistema operativo per smartphone, presentata in anteprima al Mobile World Congress di Barcellona di metà febbraio, potesse materializzarsi il prossimo 11 maggio, in occasione del Tech Ed 2009 in programma Los Angeles. Stando a informazioni ritenute più attendibili, Windows Mobile 6.5 arriverà invece soltanto nel corso del quarto trimestre dell’anno e probabilmente ad ottobre. La risposta di Microsoft alla nuova piattaforma 3.0 dell’iPhone ritarderà quindi di qualche mese e con essa la disponibilità sul mercato di alcuni super cellulari basati su questa piattaforma operativa.
Fonte:ilsole24ore.com (Gianni Rusconi)
Campania, bando da 25 milioni per informatizzare le imprese
Per incrementare la competitività delle imprese campane con l'informatica e le tecnologie ICT, la Regione ha emanato un bando con una dotazione di 25 milioni di euro.
Per accedere ai contributi, fino a 200.000 euro per impresa, le domande dovranno presentare un progetto contenente le iniziative di miglioramento del processo imprenditoriale mediante l'innovazione tecnologica.
In base al potenziale espresso in progetto (un business plan sintetico), le imprese partecipanti verranno inserite in una graduatoria.
Nell'esaminare i progetti, tra i criteri disponibili per la valutazione, verrà considerato:
1) il grado di qualità e innovazione introdotte nei processi e delle infrastrutture ICT;
2) il grado di miglioramento del prodotto o del servizio offerto;
3) l'aumento di competitività;
4) l'incidenza dei giovani e delle donne nelle risorse umane dell'azienda.
Fonte:primapagina.biz
Sistema di difesa di Crif: Identikit contro le frodi
Contro i furti d'identità e le frodi creditizie arriva Identikit. E' un sistema di difesa fornito da Crif, società leader in Italia nelle soluzioni a supporto dell'erogazione e gestione del credito al dettaglio.
Il servizio è l'unico in Italia che assicura una protezione dei dati personali e permette di essere tranquilli sul fatto che nessuno usi il proprio nome per richiedere credito. Ogni giorno verifica se ci sono nuove richieste di finanziamento a proprio nome e avvisa via e-mail o Sms in modo che il titolare possa controllare se le operazioni sono state realmente effettuate da lui. In caso contrario il frodato potrà contare sul supporto degli esperti di Crif attraverso un numero verde gratuito.
"Bisogna dotarsi di strumenti di autotutela - osserva Beatrice Rubini, responsabile della Direzione consumer di Crif - che permettano proattivamente di prevenire queste frodi. Crif, per esempio, ha realizzato un servizio che si chiama Identikit per la linea di servizi Mister Credit dedicata ai consumatori. Tale servizio permette al cittadino di essere informato tempestivamente ogni qualvolta ci sono richieste di finanziamenti a suo nome in modo da scoprire subito se è in atto una frode che sfrutta i suoi dati personali. Il servizio fornisce inoltre assistenza attraverso consulenti esperti, contattabili mediante un numero verde, grazie ai quali è possibile ottenere tutto il supporto necessario a evitare che la reputazione creditizia dei cittadini venga compromessa dai ladri di identità". Il servizio Identikit prevede un abbonamento il cui costo è pari a 3,75 euro al mese, ovvero 45 euro l'anno.
Questo tipo di reato è un fenomeno in crescita in Italia, dove nel 2007 si sono registrati 22.500 casi (più 32 per cento rispetto all'anno precedente). La Campania, come anticipato dal Denaro lo scorso 22 aprile, è la regione con il più elevato numero di furti d'identità, pari al 30 per cento del totale nazionale. La fascia d'età più colpita è quella tra 30 e 39 anni, in linea con la media italiana, e i settori in cui avvengono i maggiori acquisti con dati "rubati" in regione sono l'elettronica, l'informatica e la telefonia (41 per cento), le auto e le moto (33 per cento) e gli elettrodomestici (18 per cento).
Spacciarsi per qualcun altro è un vecchio trucco per far soldi illegalmente. Internet, poi, lo ha reso così facile da diventare il tipo di frode più comune e vera piaga sociale del secolo. Per mettere a segno il colpo, basta impossessarsi dei principali dati della vittima. Ne bastano pochi: nome, data di nascita, indirizzo, numero di un documento, patente o passaporto. Armati di queste informazioni, i truffatori possono prosciugare conti bancari o aprirne di nuovi, per poi accumulare grossi debiti con prestiti, assegni scoperti e ipoteche. Rintracciare i dati personali non è impossibile, ci sono molti semplici metodi. Uno di questi consiste nella raccolta delle informazioni spontaneamente immesse on-line dagli utenti.
Fonte:denaro.it
Cassazione: multe auto aziendali? Il conducente deve risultare dai turni di servizio
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 9847/2009) ha stabilito che le società sono tenute a comunicare chi era alla guida dell’auto perché in aziende ben organizzate “l’uso dei veicoli normalmente risulta dai turni di servizio”. Quando non lo fanno pagano una multa salata. La Corte, nel caso di specie, ha precisato che “il giudicante è pervenuto a una decisione errata, considerato che l’obbligo di cui all’art. 126 bis del codice della strada (come modificato dalla sentenza della corte costituzionale n. 27 del 2005), sanzionato dall’articolo 180, ottavo comma, del codice della strada non può essere eluso adducendo, come nel caso di specie, la difficoltà di individuazione del soggetto che ha utilizzato il veicolo. Infatti, occorre tener conto che nell’ambito di un’attività correttamente organizzata, l’uso dei veicoli normalmente risulta dai turni di servizio e che comunque anche in organizzazione di piccole dimensioni spetta al proprietario del veicolo tener nota dell’utilizzo dei veicoli adottando gli opportuni accorgimenti e ciò ai fini di adempiere a quanto richiesto dall’art. 180 Codice della Strada”. Ha quindi aggiunto che “questa Corte ha già avuto occasione di affermare tale principio e di recente con Cass. 2007 n. 13748, la cui massima ufficiale è la seguente: in tema di violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l’illecito amministrativo previsto dal combinato disposto degli articoli 126 bis, secondo comma, penultimo periodo, e 180, ottavo comma, del codice suddetto, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell’eventuale incapacità d’identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l’identità del conducente. Peraltro, la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 – che pure ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo comma dell’art. 126 bis cod. strada, nella parte in cui era comminata la riduzione dei punti della patente a carico del proprietario del veicolo che non fosse stata anche responsabile dell’infrazione stradale – ha affermato, con asserzione che in quanto interpretativa e confermativa della validità di norma vigente, trova applicazione anche ai fatti verificatisi precedentemente e regolati dalla norma stessa, che ‘nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 180, comma ottavo, del codice della strada’ e che ‘in tal modo viene anche fugato il dubbio in ordine ad una ingiustificata disparità di trattamento realizzata tra i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla circostanza meramente accidentale che le stesse siano munite o meno di patente’. (Nella specie, il giudice di pace aveva rigettato l’opposizione al verbale di accertamento, per violazione dell’articolo 180, comma ottavo, cod. strada, proposta da una società in a.s., secondo cui le era stato impossibile identificare il conducente a causa dei numerosi automezzi di sua proprietà affidati a vari dipendenti e dell’insussistenza dell’obbligo di registrare ciascun affidamento; la S.C., poiché non era stata fornita idonea ragione per esimersi da responsabilità, ha rigettato il ricorso per erronea interpretazione della norma suddetta in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005)”.
Fonte:studiocataldi.it (Cristina Matricardi)
Prestito senza interessi dai Comuni. Si inizia a Genova.
Parte da Genova la nuova iniziativa di finanziamento a costo zero per le famiglie, proposta da Francesca Balzani, assessore al bilancio del Comune di Genova. Si chiama Prestito Gratuito ed è un’iniziativa che poi dovrebbe estendersi a tutta la penisola.
Il progetto di prestiti senza interessi per le famiglie consiste nella possibilità data alle famiglie genovesi di ottenere fino a cinquemila euro senza un centesimo di interesse. Le banche che distribuiranno questi fondi chiederanno che il Comune paghi le singole pratiche.
I beneficiari del prestito gratuito sono i nuclei familiari con un reddito globale inferiore ai 25 mila euro annui. Queste famiglie potranno richiedere la cifra massima di cinquemila euro, che potrà essere restituita al massimo in tre anni, senza spiegare la ragione per cui si chiede un prestito.
L’obiettivo è, infatti, quello di eliminare le umiliazioni cui è costretto a sottoporsi chi ha bisogno di un aiuto. Le banche offriranno, dunque, quei mille, duemila euro per le spese dentististiche per il proprio bambino, per l’acquisto di una lavatrice nuova, di un’auto che sostituisca quella ormai che non cammina più. E parte da domani, 6 maggio, il bando del Comune per individuare la banca che offre al Comune le condizioni migliori per gestire il nuovo servizio di Prestito gratuito.
Fonte:businessonline.it (Marianna Quatraro)
Taormina; Agevolazioni alla imprese turistico alberghiere
Via libera dell'Ars alle agevolazioni finanziarie per le imprese turistico-alberghiere. Approvato un emendamento al disegno di legge presentato in aula a Palazzo d'Orleans dall' on. Roberto De Benedictis e dal gruppo parlamentare Pd che prevede in pratica la concessione di contributi, fino ad un massimo del 70%, in conto interessi per il consolidamento di passività onerose esistenti nei confronti del sistema bancario. Si tratta di un'autentica boccata di ossigeno all'orizzonte per le imprese. Le aziende potranno così consolidare i debiti contratti proprio con le banche. A fronte di alti tassi di interesse adesso si è aperta una prospettiva significativo che consente alle imprese opportunità di mutui sino a sei anni, con un pre-ammortamento di ulteriori due anni.Questa opportunità data dalla formula del "6+2" equivale alla possibilità per gli operatori del settore turistico di alleggerire la pressione temporale e soprattutto finanziaria conseguente ai loro onerosi impegni economici. L'emendamento, prospetta la disponibilità concreta delle istituzioni ad intervenire a difesa delle imprese, e dà modo agli operatori di guardare con maggiore serenità alla previsione dei cosiddetti piani di ammortamento. Un'esigenza che oggi concerne il debito consolidato ed anche la "ristrutturazione" dei debiti stessi. (e.c.)
Fonte:lipari.biz (Peppe Paino)
Novità INPS. Agevolazioni al datore di lavoro
In tempi di crisi nel settore agricolo IDV Lecce con il suo responsabile di area (agricoltura), Antonio Stea, segnala agli imprenditori agricoli salentini una recente Circolare INPS N. 46 del 26 marzo 09 in tema di agevolazioni al datore di lavoro se assume da imprese in crisi
Con la circolare INPS N. 46 del 26 marzo 09 anche il datore di lavoro agricolo che assume persone provenienti da grandi imprese in crisi, quest'ultime operanti nei servizi pubblici essenziali, avrà la possibilità di usufruire di vantaggiose agevolazioni. I lavoratori per cui le aziende hanno la possibilità di usufruire di agevolazioni devono provenire da un' impresa che opera nei servizi pubblici essenziali, che risulti essere sotto gestione straordinaria e con almeno 500 dipendenti in carico nonché una situazione debitoria complessiva non inferiore ai 300 milioni di euro e risultare essere stati collocati in cassa integrazione. Le agevolazioni sono variabili a seconda del contratto che potrà essere stipulato tra dipendente e datore di lavoro agricolo. Le agevolazioni infatti varieranno – secondo quanto prescritto dalla circolare - tra la contribuzione a carico del datore assimilabile a quella degli apprendisti, nel caso di rapporto a tempo determinato; in aggiunta al datore spetterà anche un contributo mensile pari al 50 % della residua indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore qualora l' assunzione sia regolarizzata in un rapporto a tempo indeterminato e pieno. Si tratta di un' utile strumento per alleviare – afferma il responsabile d' area Dr Antonio Stea – almeno in parte il peso contributivo delle assunzioni a lavoro nelle aziende agricole salentine, già purtroppo gravate dalla crisi di mercato nelle varie filiere presenti nel territorio.
Fonte:iltaccoditalia.info (Antonio Stea)
Telefono staccato senza motivo, condannata Telecom
Il Giudice di pace di Latina ha condannato Telecom al risarcimento danni per aver staccato la linea telefonica a un consumatore poi assistito dal Codacons.
Risarcimento danni per 900 euro e pagamento delle spese legali per altre 500 euro: è la condanna emessa dal Giudice di pace di Latina nei confronti di Telecom Italia per aver staccato senza motivo la linea telefonica a un cittadino. La vicenda è stata resa nota dal Codacons che ha assistito il consumatore. Il fatto risale a febbraio 2007 quando Telecom, di propria iniziativa, stacca la linea del telefono a un consumatore residente a Latina che, non riuscendo a ottenere risposte dall'operatore, si rivolge all'associazione. Parte il tentativo di conciliazione presso il Corecom Lazio e qui l'azienda afferma che la cessazione del servizio era stata richiesta dal consumatore: nessuna registrazione però prova la richiesta di disdetta, mentre la stessa azienda non risponde all'interrogatorio formale richiesto dalla controparte e autorizzato dal giudice.
Il Giudice di pace di Latina Filippo D'Urso ha dunque accolto le istanze del Codacons. Si legge nella sentenza: "Si ritiene che il comportamento della Telecom Italia spa abbia determinato all'attore un pregiudizio, dovuto al perdurante stress derivante dalla vicenda, e che l'attore ha concretamente subito un danno che dovrà essere risarcito in via equitativa".
"Pertanto, Telecom Italia - prosegue la sentenza - deve essere condannata al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno subito sia per i disservizi che per la mancata riattivazione dell'utenza telefonica che era cessata colpevolmente per volontà unilaterale del gestore, della somma di 900 euro", cui si aggiungono altre 500 euro di spese legali.
Fonte:heloconsumatori.it (BS)
La rivalutazione degli immobili di impresa
Per effetto del D.L. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009, è ritornata di attualità la rivalutazione degli immobili delle imprese che, rispetto al passato, risulta essere più favorevole per il contribuente. Per la prima volta, infatti, si assiste ad una rivalutazione che può essere eseguita anche esclusivamente in ambito civilistico, essendo il riconoscimento fiscale solo una facoltà a discrezione del contribuente.
- Soggetti Destinatari - come precisato nella Circolare n.8/E del 13/03/09, la rivalutazione può essere beneficiata dalle società di capitali (Spa, Sapa e Srl), dalle società di persone (Sas ed Snc) e da enti commerciali soggetti ad Ires: condizione necessaria è rappresentata dal fatto che codeste imprese nella formazione del Bilancio 2008, non debbano utilizzare i criteri Ias/Ifrs. Inoltre, novità rilevante è l’estensione della rivalutazione anche alle imprese individuali e alle società di persone in contabilità semplificata.
- Beni Immobili Rivalutabili - oggetto della rivalutazione sono i beni immobili che risultano già iscritti nel bilancio dell’anno 2007 e che sono ancora posseduti dall’impresa al termine dell’esercizio successivo (in questo caso del 2008).
- Immobili esclusi dalla rivalutazione aree fabbricabili
- area fabbricabile - un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (art. 36, co. 2, D.L. 223/2006 - Risoluzione 25/07/2006, n.94)
- Immobili "merce" - si tratta degli immobili che vengono venduti dalle imprese che svolgono l'attività di compravendita immobiliare ovvero di costruzione/ristrutturazione e successiva vendita
- Metodi di Rivalutazione - a livelli pratici, si possono utilizzare i seguenti 3 metodi alternativi:
rivalutazione contestuale del costo storico del bene e del relativo fondo di ammortamento, il quale non comporta modifiche al periodo di ammortamento;
rivalutazione del solo costo storico del bene, comportando un aumento della quota di ammortamento ed il rispettivo prolungamento del periodo di ammortamento;
riduzione totale o parziale del fondo di ammortamento, il quale non comporta modifiche al costo storico dell’immobile.
Detto procedimento comporta, l’evidenziazione di un saldo attivo che deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata. Inoltre, l’ammontare della rivalutazione non può essere superiore alla differenza tra il valore di mercato ed il costo residuo del bene non rivalutato, al netto degli ammortamenti. Questa differenza rappresenta il valore massimo della rivalutazione.
- Il riconoscimento fiscale della rivalutazione - le società che procedono alla rivalutazione degli immobili in bilancio possono rendere efficace tale operazioni anche ai fini fiscali. In particolare, è prevista la possibilità di ottenere il riconoscimento fiscale del maggior valore attribuito ai beni, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, con il versamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali pari al 3% per gli immobili ammortizzabili e al 1,5% per quelli non ammortizzabili.
- Affrancamento della Riserva - il saldo attivo di rivalutazione che diventa, per i soggetti in contabilità ordinaria, una riserva in sospensione d’imposta, può essere affrancato con l’applicazione in capo alla società di una imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires, dell’Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%. Nessun interesse avranno a fruire dell’affrancamento, i soggetti in contabilità semplificata in quanto, come visto al paragrafo precedente non vi è ipotesi di tassabilità in caso di distribuzione. Poiché le riserve affrancate confluiscono tra quelle di utili, in caso di distribuzione troverà applicazione anche per tali riserve la presunzione di cui all’art. 47, c. 1 T.U.I.R. di prioritaria distribuzione delle riserve di utili rispetto alle riserve di capitali.
- Modalità di versamento dell’imposta sostitutiva - la norma prevede che entrambe le imposte sostitutive possano essere versate, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo. La scadenza del versamento in unica soluzione o della prima rata coincide con il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative all‘anno con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (20.06.2009), mentre le due rate successive alla prima, maggiorate degli interessi legali del 3% annuo, scadranno con il termine di pagamento del saldo delle imposte sui redditi dei due esercizi successivi (20.06.2010 e 20.06.2011). Le imposte, in quanto sostitutive di imposte sui redditi e Irap, sono indeducibili e sono compensabili con i crediti utilizzabili in F24.
Per le imprese in contabilità semplificata, invece, considerato che non esistono alcuni registri contabili, la rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato, da conservare e da esibire all'Amministrazione finanziaria in caso di richiesta, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.
- Conclusioni - la disposizione in primis (scopo dichiarato) ha la finalità di consentire la "patrimonializzazione" delle imprese mediante l'iscrizione dei valori effettivi dei beni immobili e di goderne, se pure in un secondo momento, dei relativi benefici fiscali. Pertanto, si ritiene che la rivalutazione ai soli fini civilistici può risultare conveniente:
per le società che prevedono di chiudere il bilancio 2008 fortemente in perdita, le quali per evitare interventi sul capitale, possono avere interesse ad aumentare il patrimonio netto (grazie alla presenza della riserva di rivalutazione);
nei confronti dei terzi (soprattutto delle banche) dato che comporterebbe ai valori patrimoniali più adeguatezza alla realtà aziendale;
i migliori indicatori patrimoniali ridurrebbero il costo del denaro in funzione dei parametri di Basilea 2. La convenienza del versamento dell’imposta sostitutiva va invece valutata considerando il differimento temporale degli effetti fiscali:
maggiori ammortamenti a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello in cui è avvenuta la rivalutazione (2013);
nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore, degli immobili rivalutati, prima dell’inizio del sesto anno successivo a quello in cui è avvenuta la rivalutazione (2014), ai fini del calcolo di plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al valore dell’immobile prima della rivalutazione.
Fonte:spazioimpresa.biz
Bonus elettricità: sconto bollette per 2008 si può ancora ottenere. Beneficiari e requisiti.
C’è tempo ancora per due mesi per presentare richiesta ai Comuni per ottenere il bonus elettricità. Presentando domanda entro il 30 giugno 2009, infatti, si potrà ottenere lo sconto non solo sulle bollette del 2009 ma anche su quelle del 2008 considerando la retroattività del provvedimento.
Il bonus elettricità, che ha durata di 12 mesi, è destinato a clienti con disagi economici e a quanti utilizzino apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento della vita. Scaduti i 12 mesi, chiunque voglia ottenere un nuovo bonus, potrà rinnovare la richiesta. Per i casi di gravi malattie, invece, lo sconto sarà applicato senza interruzioni fino a quando sussiste la necessità di utilizzare tali apparecchiature.
Per accedere al bonus elettrico la persona interessata (o un suo delegato) deve presentare la domanda al proprio Comune di residenza o ad altro Istituto eventualmente designato dallo stesso Comune. Per l'anno 2009, il bonus elettricità sarà assegnato secondo il seguente schema: 58 euro/anno per un nucleo familiare di 1-2 persone, 75 euro/anno per 3-4 persone, 130 euro/anno per un numero di persone superiore a 4, 144 euro/anno per coloro che sono affetti da gravi malattie e che utilizzano apparecchiature elettromedicali.
Considerando la retroattività del bonus, per il 2008, la ripartizione sarà così applicata: 60 euro/anno per un nucleo familiare di 1-2 persone, 78 euro/anno per 3-4 persone, 135 euro/anno per un numero di persone superiore a 4 e 150 euro/anno per coloro che sono affetti da gravi malattie e che utilizzano apparecchiature elettromedicali.
A beneficiare del bonus saranno le famiglie numerose con 4 o più figli a carico e ISEE non superiore a 20.000 euro, per una sola fornitura per nucleo, nella casa di residenza, con potenza impegnata fino a 4,5 kW, gli appartenenti ad un nucleo famigliare con indicatore ISEE non superiore a 7500 euro, per una sola fornitura per nucleo, nella abitazione di residenza, con potenza impegnata fino a 3 kW e gli utenti presso i quali vive un ammalato grave che ha necessità di usare macchine elettromedicali per il mantenimento in vita, senza limitazioni di residenza o potenza impegnata.
Fonte:businessonline.it (Marianna Quatraro)
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